Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Terna subappaltatori

L'art. 105, comma 6, del d. lgs. 50/2016 impone -nelle gare di importo sopra soglia, ad esempio- che il concorrente indichi già in sede di presentazione dell'offerta la terna dei subappaltatori cui intende ricorrere nel corso dell'esecuzione del contratto. Se un concorrente indica la terna dei subappaltatori ma uno dei soggetti indicati non potrà mai essere subappaltatore in quanto partecipa alla stessa gara... si chiede se va attivato il soccorso istruttorio (chiedendo al concorrente di indicare un altro subappaltatore che non partecipi alla gara) oppure ci si può accontentare degli altri due indicati validamente? Grazie, cordiali saluti.

Si chiede se l'obbligo di cui all'art.105 comma 6 del Codice dei contratti (obbligo di indicare la terna dei subappaltatori per lavori di qualunque importo relativamente alle attività a rischio di infiltrazione mafiosa) si debba intendere riferito solo agli appalti aventi come oggetto esclusivo una delle attività a rischio, oppure se debba trovare applicazione generalizzata a tutte le procedure,di qualunque importo, sia aperte che negoziate senza bando, per gli appalti che prevedano una di queste attività anche in via accessoria o secondaria (es. lavori di mautenzione ordinaria e asfaltatura strade).

Relativamente al subappalto sopra soglia comunitaria e/o sempre in presenza di attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, dal combinato disposto di cui agli artt. 80 e 105 del Codice sembrerebbe evincersi quanto segue: a) Il concorrente deve già in sede di gara dichiarare le lavorazioni, le parti del servizio o della fornitura che intende subappaltare (nei limiti consentiti dalla legge); b) Il concorrente ha l'obbligo di indicare in sede di gara la terna dei subappaltatori, pena la nullità del subapplato medesimo; c) In sede di gara o nelle procedure di accertamento in capo all'aggiudicatario, la stazione appaltante deve accertare sia in capo a quest'ultimo che in capo all'eventuale terna dei subappaltatori l'assenza di tutti i motivi di esclusione dalla gara di cui all'art. 80, procedendo all'esclusione del concorrente, oltre che per l'eventuale mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 in proprio, anche nel caso in cui per uno o più subappaltatori siano accertati i motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 5; d) Non potendo essere affidatari di subappalti e non potendo stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall' articolo 80, il subappaltatore per il quale fosse anche solo accertato il motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, non può essere affidatario del subappalto e non può stipulare il relativo contratto, pur non comportando ciò l'esclusione dalla gara del concorrente affidatario; e) L'affidatario deve provvedere a sostituire il subappaltatore relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4; f) L'affidatario deve dimostare anche il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei subappaltatori, inviando alla stazione appaltante idonea certificazione probatoria, in relazione alla prestazione subappaltata a ciascuno Si chiede: 1) Nel caso di sostituzione del subappaltatore per le inadempienze di cui all'art. 80, comma 4, l'affidatario può decidere di eseguire le prestazioni in proprio se non si tratta di subappalto qualficante? 2) Se anche il subappatatore, per il quale non sia stato dimostrato il possesso dei requisiti di qualificazione o ne risulti mancante, debba o possa essere sostituito, come nel caso di assenza dei requisiti di cui all'art. 80.

All'art. 105, comma 6, del Codice, relativo all'obbligo della terna dei subappaltatori per gli appalti sopra soglia comunitaria e per quegli appalti, senza limite di importo, nei quali sono previste le attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, si parla per gli appalti sotto la soglia di cui all'art. 35 del Codice (dunque sotto soglia comunitaria) di regolamentare nel bando di gara o nell'avviso di gara: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80. Poiché i bandi e gli avvisi di gara sono atti previsti nelle procedure ordinarie: aperta, ristretta e competitiva con negoziazione, obbligatorie, seppure a scelta, negli appalti sopra soglia comunitaria ma facoltative sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 9, ad eccezione dei lavori d'importo pari o superiore ad un milione di euro per i quali le procedure ordinarie sono obbligatorie anche se trattasi di appalti sotto soglia, si chiede se la disposizione normativa è da intendersi applicata: a) solo alle gare d'appalto sotto soglia espletate con le procedure ordinarie sopra citate e dove, nell'appalto, vi siano ricomprese le attività di cui all'art. 1, comma 53, del Codice; b) a tutte le gare sotto soglia espletate con le procedure ordinarie sopra citate; c) a tutte le gare sotto soglia, senza differenzazione di tipologia (ordinarie/negoziate)